Documentazione

DOCUMENTI DI ANALISI DEI RISCHI

Documento di valutazione dei rischi (DVR)
La valutazione dei rischi sul lavoro inizia nel momento in cui intendiamo comprendere a fondo un’attività per renderla sicura. Il documento che raccoglie ogni dato e consente al datore di lavoro di fare una stima dei rischi è definito DVR. L’indagine preliminare è la parte più importante perché se incompleta porterà a delle conclusioni errate. Pertanto occorre raccogliere informazioni precise circa i processi di lavoro, le materie prime, le mansioni, i rifiuti.  Il valutatore considera a questo punto tutte le situazioni di lavoro e per ognuna i seguenti elementi, che possono provocare un infortunio o una malattia professionale: ambiente, materiali, utensili, macchine, impianti, organizzazione. Per semplicità si seguono 8 fasi:
1) Divisione in aree;
2) Censimento pericoli e sorgenti;
3) Censimento addetti;
4) Censimento mansioni;
5) raccolta misure organizzative e procedurali;
6) analisi di rischio per mansione;
7) definizione misure di miglioramento;
8) programma di realizzazione.

Nella valutazione del rischio si tiene conto anche dell’andamento infortunistico dell’azienda in quanto si possono trarre indicazioni utili sulle condizioni maggiormente a rischio.

Documento di valutazione dei rischi con procedure standardizzate (DVRps)
Il Documento di valutazione dei rischi può essere realizzato secondo le procedure standardizzate (Decreto Interministeriale 30 novembre 2012) se l’azienda occupa sino a 50 dipendenti, salvo le eccezioni previste. Questa modalità semplificata, autorizzata dall’art.29 c. 5 D.L.vo 81/08, incentiva soprattutto le imprese di piccole dimensioni e con rischi modesti ad utilizzare un metodo di indagine e prevenzione. Il documento da spazio all’individuazione dei centri di pericolo per la salute e sicurezza, all’identificazione dei lavoratori potenzialmente esposti e alla valutazione dell’entità del rischio, potendo così determinare condizioni di lavoro accettabili e situazioni da approfondire. Nella valutazione del rischio si tiene conto anche dell’andamento infortunistico dell’azienda in quanto si possono trarre indicazioni utili sulle condizioni maggiormente a rischio.

Approfondimenti – Report

Valutazione rischio esposizione al Rumore (VRR)
La valutazione del rumore deve essere effettuata in ogni luogo di lavoro, è prevista dall’art. 190 del D.L.vo 81/08. L’attività è obbligatoria perché il rumore causa malattie permanenti e irreversibili e per di più senza dare segni circa gli effetti che andrà col tempo a determinare. Il valutatore effettua una prima analisi del livello, durata e tipo di esposizione senza ricorrere a misurazioni acustiche o al limite facendo una misura estemporanea per comprendere se l’ambiente di lavoro non è “inquinato”. In questo caso sono presi in considerazione le sorgenti di rumore, i dati dei costruttori, la letteratura della prevenzione, giungendo ad una relazione tecnica che esclude ulteriori approfondimenti. Se al contrario si ritiene che nell’ambiente si superano i “valori inferiori d’azione” si procede con le misure strumentali utilizzando un fonometro di ultima generazione. La misura e la valutazione devono essere effettuate da personale qualificato, in possesso di conoscenze e capacità nelle misure e nella redazione della relazione tecnica, come espresso dall’art. 190 c. 3 del D.L.vo 81/08 e norme UNI 9432:2011.

Valutazione rischio esposizione alle vibrazioni (VRV)
L’uso non appropriato di molte attrezzature espone il lavoratore al rischio di manifestare, nel tempo, malattie dovute alle vibrazioni: disturbi alle articolazioni, alla circolazione, alla sensibilità tattile e termica. La valutazione segue gli stessi principi dell’indagine sul rischio rumore e sul rischio chimico. Il valutatore in una prima fase cerca di evitare misure strumentali e prende in considerazione, per il tipo attrezzo o di mezzo di trasporto utilizzato, i dati disponibili: libretto d’istruzioni, banca dati di Regioni o Ispesl, linee guida UNI CEN/TR 15350:2013. L’analisi viene effettuata soltanto se le condizioni operative d’impiego sono contemplate dalla Linea Guida e se il macchinario ha una regolare manutenzione. L’esito è la redazione di una relazione tecnica che può escludere ulteriori approfondimenti oppure richiedere un ‘indagine strumentale attraverso l’impiego di attrezzature specifiche –  accelerometri – e metodologie appropriate. Le misure devono essere effettuate da personale qualificato, in possesso di conoscenze e capacità nella redazione della relazione tecnica, come espresso dall’art. 203 del D.L.vo 81/08.

Valutazione rischio esposizione agli agenti chimici  (VRC)
I rischi per la salute e la sicurezza dovuti all’uso non corretto delle sostanze chimiche sono estremamente gravi. La fase più importante dell’indagine è l’identificazione del rischio e la procedura adottata dal valutatore dipende dal tipo di macchina, di processo, di lavoro che osserva. Essa può ricondursi ad una lista di controllo oppure essere uno studio complesso condotto da un team multidisciplinare. In entrambi i casi la raccolta delle informazioni riportate sulle schede dati di sicurezza (SDS) e sulle etichette diventa uno strumento importante per poi decidere se effettuare le misurazioni degli agenti chimici o utilizzare sistemi basati su relazioni matematiche (algoritmi). Nel primo caso gli inquinanti vengono rilevati attraverso metodiche standardizzate, come indicato nell’allegato XLI del D.L.vo 81/08 e secondo norme UNI EN 482 – UNI EN 689. La valutazione viene realizzata dopo un attento confronto con il medico competente che decide infine se sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria e utilizzare alcuni accertamenti.

Valutazione rischio esposizione agli agenti cangerogeni/mutageni (VRCM)
Occorre verificare se tra le sostanze utilizzate nei processi di lavoro alcune di esse sono classificate come agenti cancerogeni o mutageni, ai sensi della normativa vigente. Questo consente di applicare un protocollo molto importante per la salute dei lavoratori e di dare evidenza a molti aspetti: le attività lavorative coinvolte, le sostanze, il numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti, le misure preventive e protettive, le indagini per la sostituzione delle sostanze pericolose, la misurazione con metodi di campionatura. La valutazione viene realizzata dopo un attento confronto con il medico competente che decide infine se sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria e utilizzare alcuni accertamenti.

Valutazione rischio esposizione agli agenti biologici (VRB)
Il rischio biologico deve essere valutato in tutte le attività in cui è possibile essere esposti al rischio, ovvero sia nei luoghi di lavoro dove vi è un utilizzo deliberato dell’agente biologico che dove vi può essere soltanto un contatto fortuito. La relazione tecnica prende in considerazione la gravità della malattia, l’infettività, la trasmissibilità e la neutralizzabilità. Il valutatore verifica anzitutto quali lavorazioni possono rappresentare un rischio e con quali agenti biologici il lavoratore può entrare in contatto in modo da poter predisporre un protocollo che preveda: un processo lavorativo alternativo, un limitato coinvolgimento dei lavoratori esposti, misure collettive di protezione e individuali, procedure d’emergenza, controlli sanitari. La valutazione viene realizzata dopo un attento confronto con il medico competente che decide infine se sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria e utilizzare alcuni accertamenti.

Valutazione rischio sforzi (moviment. manuale carichi e movim. ripetuti) (VRS)
Si effettua una valutazione del rischio da sforzi quando è presente la movimentazione manuale dei carichi oppure l’esecuzione di movimenti ripetuti degli arti superiori. Questi ultimi comprendono lo spostamento ad alta frequenza di oggetti leggeri oppure l’uso frequente delle braccia in assenza di carico. Il valutatore verifica ogni procedura di lavoro e procede, quando necessario, ad un calcolo del rischio attraverso metodiche standardizzate (Check list OCRA, metodo Snook e Ciriello, ecc.), come indicato nell’allegato XXXIII del D.L.vo 81/08 e nelle norme tecniche serie UNI EN 1005.2, ISO 11228 (parti 1-2-3). La relazione tecnica identifica quali attività vengono svolte correttamente e quali richiedono una variazione di misure organizzative o di strumentazione.

Valutazione rischio stress lavoro correlato (VRSL)
La presenza di condizioni che generano disagio nei lavoratori può essere molto dannosa. Non solo per i dipendenti che possono avere disturbi di natura fisica o psicologica ma anche per l’azienda che perde in efficienza. L’accordo europeo del 08/10/2004 precisa cosa si intende per stress correlato al lavoro ed evita confusioni con ciò che potrebbe avvenire nel quotidiano. Pertanto la valutazione agisce in un contesto preciso, il lavoro, e si limita a raccogliere alcune informazioni verificabili per creare nuove e migliori condizioni. La moderne metodologie basandosi su gruppi omogenei di lavoratori e su validi indicatori evitano “falsi positivi”, inoltre l’indagine è sempre preceduta da uno spazio dedicato all‘informazione dei lavoratori in quanto occorre spiegare perché si effettua la valutazione del rischio stress lavoro correlato e qual’é l’obiettivo da raggiungere.

Documento unico valutazione rischio interferenze (DUVRI)
Il DUVRI – acronimo di Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti – è il documento che il datore di lavoro committente (DLC) ha l’obbligo di redigere in caso di affidamento di lavori, servizi, e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Come prescritto dall’art. 26 del D.L.vo 81/08 il documento deve dimostrare la cooperazione tra più datori di lavoro con esclusione della sola fornitura, dei servizi di natura intellettuale e dei lavori di breve durata (che non comportino particolari rischi, all. XI). Lo scopo quindi è rendere note le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze. Non è obbligatorio in caso di nomina di un incaricato (Legge 9 agosto 2013, n. 98). E’ importante infine ricordare che l’assenza del DUVRI rende nullo il contratto e che negli appalti il committente ha il dovere di rivolgersi ad imprese tecnicamente qualificate.

Piano operativo di sicurezza (POS)
Il POS – acronimo di Piano Operativo di Sicurezza – è il documento di valutazione rischi che qualsiasi impresa deve redigere per ogni cantiere in cui opera. L’obbligo rientra tra quelli non delegabili da parte del datore di lavoro, in applicazione dell’art. 17 del D.L.vo 81/08 ed all. XV. Si tratta quindi di un vero DVR realizzato per essere trasmesso all’azienda che ha affidato l’incarico. Quest’ultima ha l’obbligo di esaminarlo, approvarlo ed infine integrarlo nel Piano di Sicurezza e Coordinamento se esso è previsto. In altre parole se il PSC è stato redatto, il POS sarà solo complementare a questo. Se il PSC non è stato redatto perché nel cantiere opera una sola  impresa, il POS deve assolvere interamente alla valutazione del rischio per il cantiere in oggetto.

Documentazione a supporto

  • Rspp
  • Rls
  • Formazione/informazione
  • Addestramento
  • Attrezzature
  • Impianti
  • Cantiere
  • Dpi